Gualdo Social Network

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Angelo Gaudenzi

L'energia sprecata di Gualdo Tadino e dintorni (ovvero "Parole al vento")



L'energia sprecata di Gualdo Tadino e dintorni


Al Vice Sindaco di Gualdo Tadino. Signora Monacelli Sandra.

Alla Pres. Della Giunta Regionale Umbra. Dott.ssa M.R. Lorenzetti.

Alla Procura della Repubblica di Perugia.


Oggetto: Energie rinnovabili. Progettazione eolica in violazione degli interessi diffusi e dei diritti dei privati. Necessità della creazione di un'azienda a capitale misto controllata dalla gente di Gualdo Tadino.


Egr. Signora Monacelli. Rispettabili Autorità Pubbliche di natura esecutiva e giurisdizionale.


Mi rivolgo a voi dopo aver spedito copia degli atti allegati al Sindaco di Gualdo Tadino (R. Morroni) senza aver ricevuto risposta.


La questione dell'energia eolica a Gualdo Tadino venne affrontata dal sottoscritto all'inizio degli anni 90. Mi occupai dell'eolico sia a livello personale che in seguito ad un'incarico affidatomi dal defunto sindaco Pinacoli.


Dal mio studio di fattibilità tecnico economica di un'azienda eolica nel nostro territorio emersero importanti conclusioni.

1.

Il successo dell'impresa dipende dalla buona qualità degli aerogeneratori. Per questo dopo aver previsto (esistono prove di ciò che asserisco presso tutti gli enti della regione e presso parecchi ministeri della Repubblica) il fallimento della West di Taranto(gruppo Ansaldo che non riuscì a realizzare una tipologia funzionante del modello Gamma 60 da 2000 KW determinando una perdita in bilancio per l'Ansaldo e quindi per lo Stato italiano di parecchie decine di miliardi di vecchia valuta) pur avendo invitato ad un colloquio con il sindaco allora in carica, il responsabile del settore eolico dell'Ansaldo, Ing. Sesto Avolio per sperimentare nuove forme collaborative per realizzare una centrale eolica a Gualdo Tadino con forti ricadute di reddito e d'occupazione sulla popolazione (colloquio che avvenne presso la sala della giunta con Pinacoli, Sergiacomi ed altri assessori) della Riva Calzoni per inidoneità funzionali delle macchine e l'arresto irreversibile nel medio lungo periodo dei generatori di Cima Mutali (Fossato di Vico) per incremento esponenziale nel tempo degli interventi (e quindi dei costi) di manutenzione data l'originaria imperfezione di certi aeromotori con moltiplicatore di giri e senza inverter (diversamente per es. dai moderni Vestas 3000 con moltiplicatore su magnete permanente rotorico e con iverter che consente un'alleggerimento del carico meccanico dovuto all'impatto con l vento per lunghi e continui periodi di funzionamento).
2.

Sostenni che le migliori macchine in commercio erano all'epoca (e secondo me rimangono pur esistendo delle imitazioni anche italiane; di un' azienda del gruppo mini metro di Perugia) quelle della tedesca Enercon che in pochi anni sarebbe arrivata ai vertici del mercato internazionale (previsione anche questa azzeccata in pieno dato che tale azienda si trova oggi in pratica a pari merito con la Vestas che ha accolto implicitamente alcune innovazioni della Enercon. D'alta parte Enercon seguendo la scia ingegneristica di vestass ha prodotto macchine sempre più grandi e si appresta a mettere in commercio un modello da 3000 KW già avendo sperimentato con successo addirittura dei modelli da 4000 e da 7000 KW. L'Enercon dispone per l'entroterra di macchine studiate appositamente che rendono il 30% in più delle altre e che sarebbero adattissime alle nostre zone (modelli da 2300 KW).
3.

Che in assenza di un'impegno serio continuo coscenzioso e leale la nostra vallata sarebbe diventata territorio di colonizzazione di una qualche azienda controllata da persone estranee ed ostili alla cultura della solidarietà che non può difettare nella realizzazione di progetti ad alta visibilità ed impegno paesaggistico come quelli delle centrali eoliche. Questo è appunto ciò che potrebbe verosimilmente accadere se non verranno adottate opportune contromisure difensive.


Tanto premesso chiedo al Vice Sindaco di Gualdo Tadino alla Presidentessa della Giunta Regionale Umbra ed alla Procura della Repubblica di Perugia:

Di vigilare scrupolosamente affinché le varianti ai Siti d'Interesse Comunitario (zone protette) non avvengano a macchia di leopardo privilegiando o penalizzando i proprietari (come il sottoscritto) a vantaggio esclusivo di chi vorrebbe furbescamente prendersi tutta l'energia eolica fisicamente prelevabile presso il Monte Penna e presso ogni altra zona della vallata di Gualdo Tadino e dell'Umbria in genere (Fossato di Vico, Nocera Umbra, Spoleto, Massa Martana ecc...) impedendo di fatto e di diritto un libero godimento della proprietà privata ed un'altrettanto libero esercizio del diritto d'iniziativa imprenditoriale garantito dalla Costituzione.



Non sto lavorando da circa venti anni; con studi, ricerche personali (anche costose) partecipazione a convegni e dibattiti difficili (data la presenza di di personaggi, che a volte cercano lo scontro fisico come ad un dibattito in presenza dell'ass. regionale Girolamini presso la Camera di Commercio di Perugia; che vorrebbero solo installare macchine per spolpare il nostro territorio) per veder realizzati dei progetti che trasformerebbero la nostra città e la nostra regione in un groviglio metallico i cui proventi andrebbero ad esclusivo beneficio di estranei; proprio com'è accaduto con la Rocchetta (il cui insediamento aziendale ha prodotto una diminuzione di valore della mia proprietà vicina allo stabilimento) e con certe aziende di Gubbio illegalmente poste in un perenne stato d'usurpazione su certe cave gualdesi (sto parlando anche della mia proprietà dato che non ho interessi ed implicazioni illecite delle quali dovermi vergognare ma da sempre mi batto per difendere la mia Famiglia, la mia Proprietà, i luoghi in cui sono nato e vissuto onestamente (nonostante certi disonesti abbiano da decenni tentato di dimostrare il contrario per toglier di mezzo la mia “scomoda” opinione e le mie legittime rivendicazioni) e soprattutto la mia LIBERTA'.

Non può esserci libertà dove c'è menzogna, non può esserci libertà dove non viene rispettata la proprietà ed il diritto d'iniziativa imprenditoriale dei piccoli e medi proprietari, non può esserci libertà dove per far tacere persone oneste si ricorre alla calunnia ed all'ostracismo socio politico.

Non può esserci ora ma prima o poi ci sarà LIBERTA' anche a Gualdo Tadino e nell'Umbria.

Chi offende la Verità e la Libertà offende Dio e le offese rivolte all'Onnipotente producono immancabilmente disastri e sciagure per coloro che le compiono.

Vergogna per chi opprime le persone oneste favorendo l'affermazione degli usurpatori. Mi si permetta di aggiungere e biasimare il tentativo di trincerarsi dietro ("pavoneggianti in pseudo santità") consulenze ingegneristiche di "scienziati" che in realtà svolgerebbero soltanto attività di "retro ingegneria" ancor più degradanti della retro-ingengeria aliena dato che almeno nel secondo caso si tratterebbe di copiare meccanismi provenienti da intelligenze non umane e non derivanti da persone del tutto normali (almeno in umanità) di qualche altra regione terrestre.


Vergogna! Vergogna! Vergogna!




Dott. Angelo Gaudenzi.

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Risposte a questa discussione

Angelo, a riguardo dell'ultimo paragrafo, ti prego di mantenere i livelli della discussione nei crismi della civiltà, senza insultare altre persone e il di loro lavoro.
innanzitutto per non pregiudicare qualsivoglia futuro pubblico confronto su questo social network e in secondo luogo per non essere costretti ad estrometterti dal social network, che è l'ultima cosa che vorremmo fare, ma capisci che per confrontarsi innanzitutto occorre rispetto reciproco, magari non delle idee ma quantomeno delle persone. Tenchiuverimàc.

Rispondi

Hai le tue ragioni, però ho detto il peccato e non il peccatore. Chi ha fatto e sta facendo il furbo deve sapere che a Gualdo tanta gente è arrivata al punto della disperazione. Allora ricapitolando:
1) Una volta avevamo una banca e questo significava che i nostri antenati in qualche modo si erano accordati per amministrare insieme i proventi della vecchia economia di Gualdo e dintorni.
2)Avevamo la disponibilità della terra E DELL'ACQUA.
3)Avevamo (perchè secondo me già non ce l'abbiamo più completamente) la disponibilità di una nuova energia derivante dal movimento dell'aria.

Adesso dimmi tu come e cosa dovrebbe fare una persona che vive qui da tanto tempo e che vede da sempre (bandiera dopo bandiera) arrivare i furbacchioni di turno che si fregano le nostre risorse con tanto di applausi.

Io non faccio nomi ma chi si è macchiato e chi si sta macchiando o intende macchiarsi di una nefandezza del genere deve sapere che non potrà più farlo di nascosto ma portando un marchio adosso con scritto: VERGOGNA!

Rispondi

N. 00436/2008 REG.SEN.

N. 00446/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 446 del 2007, proposto da:
Anemon S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Daniele Spinelli, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Daniele Spinelli in Perugia, piazza Biordo Michelotti,1;


contro

Comune di Fossato di Vico, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;


nei confronti di

Regione Umbria, Neg-Micon A/S;


per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale 22 agosto 2007, n. 665;

- di ogni atto a quella preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi compresi la delibera di Giunta comunale n. 90 in data 23 agosto 2007, la determinazione dirigenziale 28 agosto 2007, n. 677, le note prot. 3467 in data 24 aprile 2007 e prot. 5424 in data 27 giugno 2007;







Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fossato di Vico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sull’ampliamento del parco eolico “Cima Mutali” nel Comune di Fossato di Vico.

Anzitutto, è utile ricordare la storia della realizzazione dell’impianto.

1.1. Il Consiglio comunale di Fossato di Vico:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 24/1995, aveva stabilito di realizzare il parco eolico, indicando, quale forma di gestione del servizio di erogazione di energia elettrica prodotto dall’impianto, la concessione a terzi, ai sensi dell’articolo 22, lettera b), della legge 142/1990;

- con deliberazione n. 20/1998, aveva poi stabilito di indire una licitazione privata per la “concessione di progettazione, costruzione e gestione anche a fine scientifico e divulgativo del Parco Eolico”, ed aveva approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’aggiudicatario.

La gara veniva indetta con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 262/1998, che prevedeva la realizzazione dell’impianto su una particella di proprietà comunale, da concedersi in comodato d’uso.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 136/1998, la gara veniva aggiudicata alla NEG-MICON A/S (società di diritto danese), la quale stipulava con il Comune la convenzione in data 16 dicembre 1998 – rep. 1074/98.

1.2. Va sottolineato che il progetto presentato dall’aggiudicataria prevedeva la realizzazione di due torri per una potenza massima di 1,5 MW, con possibilità di inserire, nella stessa area , altre due torri aventi le medesime caratteristiche, nonché di effettuare ulteriori ampliamenti su terreni ricadenti nei confini comunali.

L’articolo 8, comma 3, della suddetta convenzione prevede che, durante il periodo ventennale della concessione, “il Concessionario ha la facoltà di rinnovare l’impianto per adeguarlo a sopravvenute tecnologie, parzialmente o totalmente. In caso di ampliamento significativo dell’impianto il medesimo deve essere autorizzato dal Comune di Fossato di Vico previa rideterminazione del canone”.

1.3. In data 16 gennaio 1999, l’aggiudicataria ha presentato al Comune un’istanza volta ad ottenere l’assenso per affidare “l’utilizzazione” dell’impianto alla ANEMON S.p.a., con sede a Ferrara – odierna ricorrente.

L’assenso è stato dato con deliberazione della Giunta comunale n. 56/1999 (dopo aver ribadito, nelle premesse, che il rapporto con la NEG-MICON deve “inquadrarsi nella fattispecie della concessione di opera pubblica con gestione”).

L’impianto è stato realizzato (per una potenza complessiva di 1,45 MW) ed è stato fino ad oggi gestito dalla ANEMON.

1.4. La società ANEMON ha chiesto al Comune, per conto della NEG-MICON, di poter attivare le procedure per il completamento dell’impianto mediante l’installazione di ulteriori due torri.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 55/2003, ha preso atto della richiesta e ne ha condiviso il contenuto; con deliberazione consiliare n. 6/2004 ha approvato lo schema di convenzione con la NEG-MICON per l’ampliamento.

La società ANEMON, sempre per conto della NEG-MICON, in data 21 febbraio 2004 ha presentato la necessaria documentazione e, in data 23 marzo 2004, ha richiesto la concessione edilizia.

Con nota del responsabile del Servizio Urbanistica n. 2502 in data 24 marzo 2004, è stata convocata apposita conferenza di servizi (ai sensi della legge 340/2000 e della deliberazione della G.R. n. 478 in data 16 maggio 2001) per l’approvazione del progetto di ampliamento.

1.5. Nelle more della conclusione della conferenza di servizi :

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 in data 21 luglio 2004 è stato approvato il Piano Energetico Regionale, che individua per il Parco Eolico di Fossato di Vico un ampliamento fino a 5 MW di potenza.

- è entrata in vigore la l.r. 21/2004, il cui articolo 39, comma 2, ha aggiunto l’articolo 7-bis alla l.r. 1/2004, prevedendo che «L'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione è delegata al Comune. Per il rilascio del titolo abilitativo si applica quanto previsto al Titolo II e all'art. 26, comma 1, lett. e) della presente legge, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico di cui al comma 1 e del D.Lgs. 387/2003».

- il procedimento di V.I.A., attivato da ANEMON ai sensi della l.r. 11/1998, è stato definito positivamente, con prescrizioni, mediante la determinazione regionale n. 322 in data 25 gennaio 2006.

1.6. Nelle more della conclusione della conferenza di servizi (ormai finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003), il Comune si è posto la questione della legittimazione della ricorrente.

Con deliberazione della Giunta n. 39 in data 19 aprile 2007 si è stabilito di chiedere alla NEG-MICON di manifestare entro novanta giorni il proprio interesse a procedere all’ampliamento (la richiesta è stata trasmessa dal responsabile dell’Area Tecnica con raccomandata prot. 3467 in data 24 aprile 2007).

Infine, con nota prot. 5424 in data 27 giugno 2007, il responsabile del Servizio Urbanistica - oltre a sollecitare la presentazione del progetto esecutivo e la stipula dell’atto unilaterale d’obbligo previsti dalla determinazione n. 322/2006 – ha chiesto nuovamente che ANEMON, entro trenta giorni, pena la conclusione negativa del procedimento di autorizzazione, dimostrasse il possesso del titolo giuridico attestante la capacità di agire in nome e per conto della concessionaria NEG-MICON.

Poiché non è stato dato riscontro a detta richiesta :

- con determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica n. 665 in data 22 agosto 2007, la conferenza di servizi è stata dichiarata chiusa con esito negativo; di ciò è stata data comunicazione alle due società con nota prot. 8585 in data 9 ottobre 2007;

- con delibera della Giunta comunale n. 90 in data 23 agosto 2007, si è preso atto della decadenza di NEG-MICON dalla “facoltà” di esercitare il diritto all’ampliamento dell’impianto;

- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 677 in data 28 agosto 2007, è stata revocato l’articolo 8, comma 3, della convenzione rep. 1074/98 (“nella parte in cui prevede la possibilità di ampliamento significativo dell’impianto”).

Soltanto in data 10 settembre 2007, ANEMON ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. 5424/2007, trasmettendo copia del progetto esecutivo redatto conformemente alle prescrizioni della VIA, e precisando di possedere il titolo giuridico per agire in nome e per conto della NEG-MICON in forza dell’accordo intervenuto tra le società in data 10 marzo 1999.

2. La società ANEMON, impugna la determinazione n. 665/2007, unitamente alla deliberazione n. 90/2007 ed alla determinazione n. 677/2007, nonché alle note prot. 3467/2007, 5424/2007 e 8485/2007, sopra menzionate.

Deduce le articolate censure appresso sintetizzate.

2.1. La negazione della legittimazione della ricorrente a chiedere in proprio l’ampliamento dell’impianto appare inficiata, alla luce degli atti e dei comportamenti pregressi del Comune, da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, perplessità, irragionevolezza, nonché da carenza di istruttoria e di motivazione, e viola il principio dell’affidamento.

2.2. La pretesa di assentire l’ampliamento soltanto alla concessionaria o ad una sua mandataria, e, in mancanza di interesse della concessionaria, ad un’impresa individuabile attraverso una gara pubblica, contrasta con l’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e con il principio di libertà dell’iniziativa economica individuale di cui all’articolo 41 Cost.

2.3. La spettanza alla ricorrente del diritto alla realizzazione dell’ampliamento, sia in forza degli accordi con la concessionaria, sia in base alla disciplina del settore delle energie rinnovabili, vizia – anche in questo caso, sotto il profilo della contraddittorietà, illogicità, perplessità, irragionevolezza, nonché della carenza di istruttoria e di motivazione - anche i provvedimenti con cui, non avendo la concessionaria manifestato un interesse all’ampliamento, la stessa è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di ampliamento ed è stata revocata la relativa previsione convenzionale.

2.4. La determinazione finale avrebbe dovuto essere assunta in esito ad una deliberazione conforme della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 ss. della legge 241/1990, consentendosi così anche alla Regione di esprimersi al riguardo, ma ciò non è avvenuto.

3. Il Comune di Fossato di Vico si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente.

4. Vanno anzitutto disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dal Comune.

4.1. Il Comune sostiene che la società ricorrente agisce come parte contrattuale e si duole di una scelta del Comune di natura contrattuale, non invece di un’attività relativa alla fase di individuazione del contraente privato, o comunque posta in essere nell’esercizio di poteri autoritativi.

Il Collegio osserva che la ricorrente agisce in una duplice veste.

Da un lato, pretende di essere subentrata nella titolarità dei diritti della concessionaria nascenti dalla convenzione prot. 1074/98.

Dall’altro, pretende di realizzare l’ampliamento dell’impianto in regime autorizzatorio, anziché concessorio.

Sotto il primo profilo, va considerato che l’articolo 8 della convenzione prevede sì la facoltà di rinnovazione dell’impianto per adeguarlo alle nuove tecnologie, ma non è questa l’ipotesi che si verifica nella controversia in esame, che concerne invece la possibilità di incrementare le dimensioni dell’impianto..

L’ampliamento significativo dell’impianto (e tale non può non essere considerato quello in esame, che comporterebbe il raddoppio del numero delle pale e della potenza complessiva) è considerato distintamente e sottoposto ad “autorizzazione” dal medesimo articolo 8.

Per l’ampliamento, dunque, non appare ravvisabile una facoltà vera e propria in capo al concessionario; se non nel senso che il concessionario sarebbe sottratto all’alea del confronto con altri eventuali operatori concorrenti, e potrebbe richiedere direttamente l’assenso del Comune,vantando una sorta di “diritto di insistenza”.

Perciò, anche la decadenza dalla possibilità di ampliamento prevista in convenzione, non è in realtà che il riflesso della decisione negativa del Comune circa la possibilità di realizzare l’opera mediante un allargamento dell’oggetto del rapporto concessorio in essere.

In ogni caso, la pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente consiste nell’ampliamento dell’impianto e nel rilascio dei provvedimenti necessari al suo esercizio. La circostanza che l’ampliamento fosse previsto nella convenzione originaria non fa venir meno la necessità di ottenere a tal fine provvedimenti autoritativi (che si tratti di un estensione della concessione, oppure di un’autorizzazione), sulla cui spettanza si controverte. Né, il fatto che per lo svolgimento dell’attività in questione non sia in realtà più necessaria (per quanto si dirà) una concessione, può rendere irrilevante l’esistenza della concessione in corso di attuazione; e comunque, si ripete, è la ricorrente che, in sede procedimentale, nonché (per quanto riguarda le censure che presuppongono l’avvenuto subentro nella situazione soggettiva di NEG-MICON) in questa sede giudiziaria, ha collocato le proprie pretese anzitutto nella prospettiva di un ampliamento dell’oggetto della concessione.

Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di affidamento di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 80/1998, come sostituito dall’articolo 7, lettera a), della legge 205/2000 (anche dopo la riscrittura della disposizione stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204).

Tanto, sia ritenendo che l’attività oggetto della concessione in essere sia qualificabile come pubblico servizio in senso stretto; sia – come appare più convincente, posto che si tratta di produrre energia che altri provvederanno ad acquistare ed a distribuire agli utenti - limitandosi a dare rilevanza al fatto che si controverte dell’ampliamento (equivalente ad un nuovo affidamento) di una concessione di costruzione e gestione, ricompresa nella categoria degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Peraltro, l’individuazione del giudice non cambierebbe, se si valorizzasse la circostanza che il sedime dell’impianto esistente e sul quale è previsto l’eventuale ampliamento è di proprietà comunale, e si ritenesse così prevalente l’aspetto di concessione di beni pubblici (rientrante nella giurisdizione esclusiva disciplinata dall’articolo 5 della legge 1034/1971).

Sotto il secondo profilo, non è dubbio che la ricorrente faccia valere, quale impresa operante in libero mercato, una posizione di interesse legittimo all’ottenimento di un provvedimento autorizzatorio necessario per esercitare la propria attività, e che la controversia appartenga alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

4.2. Il Comune invoca anche l’applicabilità della clausola compromissoria contenuta all’articolo 10 della convenzione, secondo cui “… la definizione delle controversie sarà attribuita ad un arbitrato …”.

Anche tale argomentazione non può condividersi.

La portata applicativa di detta clausola compromissoria deve intendersi, come di regola, limitata alle controversie relative all’esecuzione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla convenzione.

Il legame della controversia in esame con la convenzione è limitato alla previsione dell’ampliamento contenuta all’articolo 8.

Ma, per quanto esposto, tale previsione non fa venir meno il fatto che l’ampliamento debba essere assentito con provvedimento autorizzatorio, a seguito di una valutazione procedimentale in cui si esercitano poteri autoritativi. E che in questa sede si controverta della legittimità di detti provvedimenti, che non possono ritenersi adottati in esecuzione della convenzione (se non nella ristretta accezione sopra indicata).

5. Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

5.1. La tesi principale della società ricorrente (cfr. primo ordine di censure, sub 2.1.) è che la stessa, in adempimento dell’accordo in data 10 marzo 1999, si sia “sostanzialmente in tutto e per tutto sostituita a NEG-MICON nella gestione del parco eolico”, obbligandosi anche nei confronti del Comune al rispetto delle obbligazioni nascenti dalla convenzione accessiva alla concessione.

Vale a dire, “sia subentrata nella ventennale gestione dell’impianto, con facoltà di ampliamento dello stesso”.

L’accordo in data 10 marzo 1999 è stato stipulato col pieno consenso del Comune (come dimostrerebbe la deliberazione della G.C. n. 56/1999), e in tutte le fasi procedimentali successive né il Comune, né le altre amministrazioni coinvolte, hanno mai messo in dubbio la legittimazione di ANEMON, ma anzi l’hanno espressamente incoraggiata a procedere, così determinando il formarsi di un legittimo affidamento.

Di modo che sarebbe un fuor d’opera (formalistico o pretestuoso), ritenere oggi necessario l’assenso della concessionaria originaria, e richiedere alla ricorrente la dimostrazione della legittimazione ad esercitare la facoltà di ampliamento in nome e per conto di essa.

Detta tesi non può essere condivisa.

La posizione del concessionario è sempre stata distinta da quella dell’utilizzatore dell’impianto.

Ai sensi dell’articolo 34 della legge 109/1994 (applicabile fino all’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006, ed espressamente richiamata nella lettera di invito alla gara per l’affidamento della concessione), la successione nel contratto può avvenire in quanto sia conseguente ad una cessione d’azienda ovvero ad atto di trasformazione, fusione o scissione relativi all’impresa affidataria dei lavori; e la sua efficacia richiede che il soggetto subentrante documenti a sua volta il possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei lavori.

Ma la società ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’articolo 35, né di possedere i requisiti previsti dalla normativa e dalla “lex specialis” della gara effettuata nel 1998.

Peraltro, la deliberazione n. 56/1999 richiama la nota prot. 283 in data 16 gennaio 1999, con cui l’aggiudicataria si era limitata a chiedere “l’assenso all’affidamento dell’utilizzazione dell’impianto eolico” a favore della ricorrente; con detta deliberazione, del resto, è stato precisato che “il rapporto tra il concessionario ed i terzi deve inquadrarsi nella fattispecie di contratto di utilizzo dell’opera: contratto al quale resta del tutto estranea l’amministrazione comunale”.

L’accordo in data 10 marzo 1999 è successivo alla predetta deliberazione, e non risulta essere stato formalmente assentito dal Comune.

La difesa del Comune sostiene addirittura che l’accordo non sia stato reso noto. Il Collegio osserva come, dal contesto dei rapporti tra le parti in causa, può ragionevolmente supporsi che l’accordo, al di là di una comunicazione formale, fosse conosciuto dal Comune, ed il suo contenuto sostanzialmente accettato.

Peraltro, nell’accordo (articolo 2) la ricorrente prende atto che “nessun rapporto diretto verrà ad instaurarsi tra essa Anemon e il Comune salvo per quanto riguarda gli impegni indicati al punto 2) della delibera …” (n. 56/1999) “impegni per l’adempimento dei quali Anemon subentra ad ogni effetto a NEGM pur rimanendo quest’ultima solidalmente obbligata nei confronti del Comune medesimo”.

Appare dunque evidente che, seppure la ricorrente aveva assunto gli obblighi previsti dalla convenzione, non le erano state trasferite le situazioni attive, quali la legittimazione a chiedere l’ampliamento, proponendosi in proprio al Comune quale interlocutore nel relativo procedimento autorizzatorio.

Nel corso del procedimento autorizzatorio la ricorrente ha agito espressamente in nome e per conto della società concessionaria (nella presentazione, in data 21 febbraio 2004, della documentazione necessaria per l’ampliamento; nella richiesta, in data 23 marzo 2004, della concessione edilizia), ed in tale veste è stata ritenuta legittimata. Lo schema di convenzione per l’ampliamento del parco eolico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 5 marzo 2004, prevedeva espressamente come contraenti il Comune e la NEG-MICON, non già la ricorrente. Anche la nota prot. 3039 in data 7 aprile 2005, con cui la ricorrente è stata invitata, direttamente, a procedere alla richiesta di V.I.A., ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, va letta nella prospettiva di in cui fino ad allora era avvenuta la partecipazione della ricorrente alla conferenza; che è quella di un soggetto che agiva in nome per conto della concessionaria NEG-MICON.

Né, peraltro, una considerazione diversa avrebbe potuto modificare la posizione della società ricorrente, in mancanza di un formale subentro alla concessionaria.

In conclusione sul punto, non essendo in dubbio che NEG-MICON non ha manifestato alcun interesse all’ampliamento, la decisione del Comune di concludere il procedimento in senso negativo si sottrae alle censure esaminate.

5.2. Sotto altro profilo, la società ricorrente sostiene (cfr. secondo ordine di censure, sub 2.2.) di aver comunque diritto all’ampliamento, per effetto delle disposizioni del d.lgs. 387/2003.

Occorre a questo punto osservare che, nelle note prot. 3467/2007, 5424/2007 e 8485/2007, il Comune, per l’ipotesi di mancato riscontro della società ricorrente alle proprie richieste, ha prospettato l’indizione di una nuova gara per l’affidamento del completamento del Parco Eolico.

Può convenirsi con la ricorrente nel senso che, nel settore delle energie da fonti rinnovabili, per effetto dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, l’amministrazione procedente non ha alcun potere concessorio nei confronti dei privati, i quali sono del tutto liberi di avviare iniziative imprenditoriali, essendo l’autorizzazione unica volta all’accertamento del rispetto delle leggi che stabiliscono i requisiti degli impianti (soprattutto dal punto di vista della loro compatibilità ambientale).

Infatti, come è stato recentemente messo in luce dalla giurisprudenza (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 8 marzo 2008, n. 530 e 1 aprile 2008, n. 709):

- l’ordinamento nazionale e quello comunitario non ammettono procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili. Già la Direttiva 1996/92/CE regolava la costruzione di nuovi impianti di generazione (produzione, nella terminologia del legislatore italiano) di energia elettrica consentendo l’alternativa tra il regime autorizzatorio puro e la procedura di gara d’appalto. Con il d.lgs. 79/1999, in Italia si è optato per il modello autorizzatorio puro, collocando definitivamente la produzione e la vendita di energia elettrica nell’alveo dell’attività d’impresa concorrenziale, sottoposta a controllo e regolazione amministrativa, ma non più riservata alla mano pubblica, né soggetta a regime di privativa o di contingentamento (con l’eccezione delle derivazioni d’acqua per uso idroelettrico, stante la naturale limitatezza della risorsa). Tale quadro non è mutato con la Direttiva 2003/54/CE e la legge 239/2004.

- la disciplina delle fonti rinnovabili di energia, per quanto concerne l’aspetto in questione, si inserisce in quella generale del settore elettrico, posto che la Direttiva 2001/77/CE, rinvia alla disciplina contenuta nella direttiva del 1996, indicando agli Stati membri l’obbligo di semplificare ed agevolare ulteriormente la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò che in Italia è avvenuto ad opera del d.lgs. 387/2003, il cui articolo 12 (recentemente modificato dalla legge 244/2007) prevede un procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione unica da parte della regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Pertanto, il fatto che il Comune, nel 1988, avesse indetto una gara pubblica al fine della realizzazione dell’impianto, mediante l’affidamento di una concessione di costruzione e gestione, non può neutralizzare l’applicazione della disciplina nazionale di matrice comunitaria, sopravvenuta, in forza della quale l’attività in questione è ormai liberamente esercitabile previa autorizzazione. La realizzazione dell’impianto, come sostiene la ricorrente, non può avere l’effetto di far nascere alcuna esclusiva sul territorio comunale in capo alla concessionaria.

Fin qui, la prospettazione della ricorrente appare condivisibile, anche se non rileva ai fini della decisione della controversia.

Infatti, non risulta che nel procedimento la ricorrente abbia finora chiesto alcuna autorizzazione a realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, se non con riferimento all’ampliamento dell’impianto esistente, ponendosi nella posizione della concessionaria o di impresa subentrante ad essa, e rivendicando in suo favore l’applicazione dell’articolo 8 della convenzione. Senza tuttavia avervi titolo, secondo quanto è stato sopra precisato.

Se e quando lo chiederà in proprio, avrà titolo a che il Comune valuti nei suoi confronti, al pari di ogni altro operatore interessato, la sussistenza dei necessari requisiti.

L’applicazione del regime (meramente) autorizzatorio pone il problema dei criteri della coesistenza o della scelta tra più progetti concorrenti in un medesimo ambito territoriale e/o contesto tecnologico. Ma si tratta di un problema estraneo alla presente controversia.

5.3. La ricorrente contesta in radice il potere del Comune di Fossato di Vico di esperire, in mancanza di una manifestazione di interesse all’ampliamento da parte della concessionaria, una gara pubblica per individuare il soggetto legittimato a realizzare (e, si suppone, a gestire) l’ampliamento del parco eolico.

Secondo la ricorrente, la legittimazione del Comune ad esperire una gara per selezionare l’operatore da autorizzare alla realizzazione dell’impianto, non potrebbe derivare neppure dalla circostanza che i terreni su cui sorge l’impianto (e dovrebbe sorgere l’ampliamento) sono di proprietà comunale.

Il Collegio osserva che la decisione di ripercorrere la strada dell’affidamento in concessione, per quanto contrastante con la normativa vigente, appare allo stato un mero indirizzo, che non si è ancora tradotto in provvedimenti suscettibili di determinare una lesione diretta ed attuale della sfera giuridica della ricorrente, al pari di ogni altro operatore interessato.

E’ vero che l’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 stabilisce che le opere per lo sfruttamento delle energie rinnovabili sono “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”; ma ciò significa soltanto che un soggetto interessato a realizzare gli impianti potrebbe chiedere l’espropriazione dei terreni necessari, in ipotesi anche se appartenenti al Comune; non anche che detta realizzazione possa prescindere dalla previa acquisizione, in forma volontaria o coattiva, della disponibilità del sedime.

Per cui, in via di principio, non si ravvisano motivi per escludere che il Comune di Fossato di Vico indica una procedura concorsuale per concedere a titolo oneroso l’uso esclusivo delle aree di sua proprietà già destinate all’installazione degli aerogeneratori.

Si tratterebbe di una concessione di beni pubblici, in grado di condizionare la possibilità di realizzare l’ampliamento del parco eolico esistente, ma non di precludere ulteriori e diverse realizzazioni.

Invece, secondo quanto sopra precisato, la realizzazione e gestione degli impianti non potrebbe di per sé legittimamente costituire oggetto di una concessione; al contrario, l’impresa interessata (che presenti un progetto di ampliamento del parco eolico esistente, avendo acquisito la disponibilità del sedime; ovvero, in ipotesi, che proponga una installazione autonoma in altra zona del territorio comunale) dovrà essere a tal fine autorizzata dal Comune (ovviamente, nel rispetto delle vigenti previsioni del P.E.R. e delle normative di tutela di settore).

Può fin d’ora sottolinearsi, quanto agli effetti della separazione tra il regime autorizzatorio dell’attività ed il regime concessorio del parco eolico “Cima Mutali”, tuttora in funzione, che:

- la società ricorrente non potrebbe dolersi se la realizzazione dell’ampliamento venisse sottratta alla concessionaria (la quale ha dimostrato di non essere interessata alle sorti del parco eolico), posto che la sua posizione rispetto all’ampliamento, come detto, è distinta da quella della NEG-MICON e non è autonomamente qualificata.

- la società ricorrente avrebbe invece titolo ad opporsi all’eventuale affidamento dell’ampliamento del parco eolico ad altri operatori, nella misura in cui ne potesse derivare un pregiudizio all’utilizzazione dell’impianto esistente per il periodo di tempo residuo in forza dell’accordo stipulato con la concessionaria.

5.4. Resta da esaminare la censura concernente la conclusione della conferenza di servizi.

Il Collegio osserva che la competenza a rilasciare, a seguito della conferenza di servizi, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, in Umbria, con l’articolo 39 della l.r.21/2004, è stata delegata ai Comuni.

Il responsabile del procedimento, competente ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, nel Comune di Fossato di Vico, è il responsabile del Settore Urbanistica.

Ciò premesso, non si ravvisano vizi procedimentali nel fatto che detto organo, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990, ravvisando la mancanza di un presupposto necessario, abbia concluso negativamente la conferenza di servizi, senza assumere una deliberazione conforme di tutti gli enti coinvolti e senza acquisire l’avviso della Regione delegante.

7. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:



Pier Giorgio Lignani, Presidente

Annibale Ferrari, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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